Dal sito della rivista WIRED
Il progetto di legge costituzionale approvato con al maggioranza dei due terzi dei componenti (A.C. 3156) interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di introdurre la tutela dell’ambiente nelle loro previsioni.
Il testo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
È al contempo oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Dal sito della Camera dei deputati.
In Italia nulla sarà più come prima: i diritti dell’ambiente, non come habitat umano ma come bene autonomo, entreranno nelle aule giudiziarie. E lo stesso succederà per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni. Una rivoluzione gentile, ma non meno dirompente, che investe anche l’iniziativa economica privata, d’ora in avanti sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema. Per chi pensa che siano solo belle parole, basta immaginare le implicazioni concrete dei nuovi articoli della Costituzione sulla gestione passata, presente e futura dell’Ilva di Taranto, le ricadute sulla normativa sulla caccia o il riconoscimento dello status di rifugiato per chi scappa da zone del mondo colpite dalla crisi climatica.
Nel 2019 D’Amico è stata sentita in audizione al Senato proprio per valutare le proposte di legge che hanno dato origine all’attuale riforma. All’inizio erano 4 e la prima intendeva inserire solo la parola “ambiente” nell’articolo 9. Le proposte nascevano per rispondere a un’attenzione sociale cresciuta in Italia e rilevata da diversi giudici nelle sentenze degli ultimi vent’anni, nonché di seguire un trend internazionale che ha visto molte costituzioni incorporare la tutela dell’ambiente. Questa volta, In Italia si è fatto di più.
Ecco cosa è successo e perché si tratta di un cambiamento radicale nel nostro ordinamento:
- La riforma: i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione
- La Costituzione assegna all’ambiente una dignità autonoma
- Bastavano i principi delle sentenze della Corte costituzionale?
- Gli effetti della riforma costituzionale
- Le altre costituzioni e la responsabilità intergenerazionale
- La climate litigation italiana e la nuova riforma
“Penso che sia una giornata epocale”, ha commentato l’8 febbraio il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al momento del voto finale della riforma alla Camera. Una consultazione passata con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti: in pratica un plebiscito, che ha consentito di evitare l’ipotesi di sottoporre la legge di riforma a un referendum consultivo. Secondo l’articolo 138 della Costituzione, le leggi di revisione devono infatti essere approvate “da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”.
La prima delle quattro approvazioni è stata del Senato, che l’ha trasmessa alla Camera il 9 giugno 2021: in piena pandemia, è stato concluso l’iter approvativo di questa legge di riforma costituzionale in meno di 8 mesi. Roba da record. “Sono stati molto veloci, vuol dire che ci credevano – osserva la docente – Quando ci sono alcuni temi importanti, a volte i parlamentari riescono ad avere una visione comune: purtroppo non succede spessissimo, ma questa è stata una bella pagina” della storia parlamentare.
Pensando anche al fatto che si partiva da una prima proposta iniziale che intendeva inserire nell’articolo 9 la sola parola “ambiente”. Oggi invece sono stati fortemente modificati due diversi articoli: il 9 e il 41. L’articolo 9 fa parte dei principi fondamentali della Costituzione: conteneva già la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della nazione, ma con la riforma la tutela si allarga all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali. La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali.
La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente” (a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale). Questa riforma non solo lo nomina, ma lo definisce con una “dignità autonoma”: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità.
In questa legislatura sono state approvate altre due leggi di rango costituzionale, oltre quella dell’8 febbraio. La prima, nel 2020, ha ridotto il numero dei parlamentari e la seconda, nel 2021, ha abbassato da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato. “Tra queste tre, a mio parere, quella dell’articolo 9 e 41 è la più importante e rilevante”: ecco perché secondo la prorettrice. Fino ad oggi la nozione di ambiente è stata riconosciuta in un’ottica antropocentrica, legata al diritto alla salute dell’uomo: l’individuo è beneficiario della tutela giuridica e non l’ambiente in quanto tale (escluso il suo valore paesaggistico, che è sempre figlio di una visione umana).
“Adesso è stata adottata una concezione oggettivistica dell’ambiente: si tratta di un’acquisizione che si pone in linea con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che ha valorizzato la dimensione autonoma della nozione di ambiente negli ultimi anni”. In passato la tutela costituzionale dell’ambiente era menzionata in riferimento all’articolo 32, ovvero il diritto a un ambiente salubre. Negli anni Settanta e Ottanta, questa è stata la visione della Corte Costituzionale nelle sue sentenze: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. La Corte comincia a cambiare orientamento con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, dove l’ambiente non è più considerato come “materia” ma quale “valore costituzionalmente protetto”.
No. Innanzitutto perché l’Italia è un ordinamento di civil law, dove le sentenze non sono vincolanti per altre sentenze, come nei paesi di common law. E se anche oggi, come nel caso del greenwashing, le sentenze dei giudici sono sempre più rilevanti per costruire principi giuridici, una legge scritta è un’altra cosa ……………..